Codice civile
Art. 2056 c.c. — Valutazione dei danni
Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo IX - Dei fatti illeciti
Testo dell'articolo
Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.
Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il risarcimento da illecito segue i criteri degli articoli 1223, 1226 e 1227: comprende perdita subita e mancato guadagno causalmente collegati, consente la liquidazione equitativa quando il preciso ammontare non è provabile e tiene conto del concorso della vittima e dei danni evitabili con ordinaria diligenza.
La liquidazione equitativa non sostituisce la prova dell’esistenza del danno e del nesso causale. Chi agisce deve allegare dati utili alla stima, come ricavi, costi, durata dell’impedimento o condizioni personali. Il mancato guadagno richiede una valutazione ragionevole delle circostanze, non la sola aspettativa soggettiva di ottenere un reddito.
Il precedente ufficiale selezionato impone al giudice di rendere comprensibile il calcolo equitativo, indicando il valore di partenza e il percorso seguito. La norma non richiama l’articolo 1225: il limite della prevedibilità tipico della responsabilità contrattuale non viene trasferito automaticamente al fatto illecito. Resta necessario escludere poste duplicate o conseguenze prive di adeguato collegamento causale.
Esempio pratico
Un danno al laboratorio interrompe l’attività per un mese. L’impresa produce ricavi storici, ordini perduti e costi risparmiati; il giudice può stimare il margine perduto, motivando il criterio e senza equiparare tutto il fatturato al lucro cessante.
Giurisprudenza
Motivazione della liquidazione equitativa
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 2960, 2026, Rv. 677750-02 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La stima equitativa del danno deve essere spiegata indicando il valore monetario iniziale e il metodo utilizzato per arrivare all’importo liquidato.
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