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Codice civile

Art. 2122 c.c. — Indennità in caso di morte 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo I - Dell’impresa in generale; Sezione III - Del rapporto di lavoro

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità, indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.

È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Alla morte del lavoratore, le indennità di mancato preavviso e di fine rapporto sono attribuite ai soggetti individuati dalla norma: coniuge e figli, e parenti o affini entro i gradi indicati se a carico. In assenza di accordo, la ripartizione tiene conto del bisogno.

Se tali persone mancano, la Corte costituzionale ha riconosciuto al lavoratore la facoltà di disporre per testamento delle indennità; altrimenti operano le regole successorie. I beneficiari del primo comma acquistano il diritto secondo il titolo speciale della norma.

È nullo il patto stipulato prima del decesso che distribuisce queste indennità. Occorre accertare gli aventi diritto e la situazione familiare concreta; non si confonde la quota speciale con l’intera eredità.

Esempio pratico

Un lavoratore muore lasciando coniuge e figlio: il datore individua entrambi gli aventi diritto e, se non concordano, la ripartizione segue il bisogno.

Giurisprudenza

  • Testamento in assenza dei beneficiari speciali

    Corte costituzionale, sentenza n. 8, 1972 · Pronuncia costituzionale ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Se mancano i soggetti indicati nel primo comma, il lavoratore può disporre per testamento delle indennità: la successione legittima non è l’unica via.

    Fonte →

Note

---------------- AGGIORNAMENTO (28) La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 19 gennaio 1972, n. 8 (in G.U. 1a s.s. 26/01/1972, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2122, comma terzo, del codice civile, nella parte in cui esclude che il lavoratore subordinato, in mancanza delle persone indicate nel primo comma, possa disporre per testamento delle indennità di cui allo stesso articolo".

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