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Art. 2144 c.c. — Mezzadria a tempo determinato 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione II - Della mezzadria

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La mezzadria a tempo determinato non cessa di diritto alla scadenza del termine.

Se non è comunicata disdetta a norma dell'articolo precedente, il contratto s'intende rinnovato di anno in anno.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

La mezzadria a tempo determinato non cessava automaticamente alla scadenza: in mancanza della disdetta prevista dall’articolo precedente, si rinnovava di anno in anno.

Il meccanismo può ancora rilevare in una controversia su un contratto originariamente valido, purché si esaminino le leggi agrarie intervenute e l’eventuale conversione.

Non va trasferito senza verifica agli affitti agrari attuali, né utilizzato per validare una mezzadria stipulata dopo il divieto del 1964.

Esempio pratico

Un contratto mezzadrile storico fissava un termine: alla scadenza si cerca la disdetta e si controlla se nel frattempo il rapporto sia stato convertito.

Note

La legge n. 756/1964, art. 3, vieta e dichiara nulli i nuovi contratti di mezzadria; la legge n. 203/1982, art. 25, regola la conversione dei rapporti preesistenti entro il suo perimetro.

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