Codice civile
Art. 2143 c.c. — Mezzadria a tempo indeterminato
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione II - Della mezzadria
Testo dell'articolo
La mezzadria a tempo indeterminato s'intende convenuta per la durata di un anno agrario, salvo diverse disposizioni delle norme corporative, e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non è stata comunicata disdetta almeno sei mesi prima della scadenza nei modi fissati dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il codice prevedeva per la mezzadria senza termine un anno agrario e rinnovo salvo disdetta almeno sei mesi prima, secondo le modalità richiamate. È una regola costruita per il contratto associativo storico.
Per un rapporto preesistente si accertano annata agraria, comunicazione, patti e successive leggi agrarie, compresa la conversione in affitto ove avvenuta.
La formula non consente oggi di stipulare mezzadrie nuove né di applicare automaticamente il rinnovo a un affitto agrario moderno: la legge n. 756/1964 vieta i nuovi contratti.
Esempio pratico
Due parti discutono la disdetta di un rapporto mezzadrile del 1962 mai chiarito: il termine si valuta solo dopo aver verificato titolo e conversione.
Note
La legge n. 756/1964, art. 3, vieta e dichiara nulli i nuovi contratti di mezzadria; la legge n. 203/1982, art. 25, regola la conversione dei rapporti preesistenti entro il suo perimetro.