Codice civile
Art. 2145 c.c. — Diritti ed obblighi del concedente
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione II - Della mezzadria
Testo dell'articolo
Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di quanto occorre per l'esercizio dell'impresa e di un'adeguata casa per la famiglia colonica.
La direzione dell'impresa spetta al concedente, il quale deve osservare le norme della buona tecnica agraria.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Nel modello storico il concedente apporta il godimento del podere, quanto occorre alla coltivazione e un’abitazione adeguata alla famiglia colonica. Il codice gli attribuisce la direzione e impone buona tecnica agraria.
La legge n. 756/1964 prevede la collaborazione del mezzadro nelle decisioni rilevanti. Per rapporti residui si esaminano i conferimenti, lo stato dei beni e la conduzione effettiva.
La direzione del testo codicistico non è un potere assoluto né un modello per nuovi contratti vietati. Gli obblighi di sicurezza, abitabilità e tutela della persona richiedono le leggi applicabili.
Esempio pratico
In un vecchio rapporto il concedente sostituisce unilateralmente una coltura importante: si valutano il patto e la partecipazione del mezzadro alle decisioni rilevanti.
Note
La legge n. 756/1964, art. 3, vieta e dichiara nulli i nuovi contratti di mezzadria; la legge n. 203/1982, art. 25, regola la conversione dei rapporti preesistenti entro il suo perimetro.