Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 2148 c.c. — Obblighi di residenza e di custodia 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione II - Della mezzadria

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il mezzadro ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel podere con la famiglia colonica.

Egli deve custodire il podere e mantenerlo in normale stato di produttività. Egli deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente, con la diligenza del buon padre di famiglia, e non può, senza il consenso del concedente o salvo uso contrario, svolgere attività a suo esclusivo profitto o compiere prestazioni a favore di terzi.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il modello codicistico chiedeva al mezzadro residenza sul podere, custodia e conservazione dei beni affidati, oltre alla normale produttività del terreno.

Per un rapporto storico residuo si valutano le circostanze concrete, gli usi e il consenso del concedente per attività svolte a profitto esclusivo o a favore di terzi.

L’articolo non consente di imporre oggi un obbligo indiscriminato di residenza familiare o una limitazione generale delle attività personali. Il rapporto deve essere valido nel suo tempo e coordinato con le leggi successive.

Esempio pratico

In un’antica mezzadria scompaiono attrezzature affidate al mezzadro: si accertano consegna, custodia dovuta e cause della perdita.

Note

La legge n. 756/1964, art. 3, vieta e dichiara nulli i nuovi contratti di mezzadria; la legge n. 203/1982, art. 25, regola la conversione dei rapporti preesistenti entro il suo perimetro.

Articoli collegati