Codice civile
Art. 2149 c.c. — Divieto di subconcessione
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione II - Della mezzadria
Testo dell'articolo
Il mezzadro non può cedere la mezzadria, né affidare ad altri la coltivazione del podere, senza il consenso del concedente.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Nel rapporto di mezzadria il mezzadro non può cedere la propria posizione o affidare l’intera coltivazione a terzi senza consenso del concedente. La regola protegge l’apporto personale pattuito.
Una controversia su un rapporto sorto prima del divieto richiede di distinguere cessione del contratto, aiuto occasionale e lavoro aggiuntivo lecito, oltre a verificare patti e norme speciali.
Non equivale al divieto assoluto di avvalersi di ogni terzo. La disposizione non abilita nuovi contratti mezzadrili e non disciplina da sola la cessione degli affitti agrari moderni.
Esempio pratico
Un mezzadro di un rapporto storico consegna stabilmente l’intero podere a un terzo senza avvertire il concedente: si verifica l’eventuale subconcessione.
Note
La legge n. 756/1964, art. 3, vieta e dichiara nulli i nuovi contratti di mezzadria; la legge n. 203/1982, art. 25, regola la conversione dei rapporti preesistenti entro il suo perimetro.