Codice civile
Art. 2146 c.c. — Conferimento delle scorte
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione II - Della mezzadria
Testo dell'articolo
Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione delle norme corporative, della convenzione o degli usi.
Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il codice disponeva il conferimento paritario delle scorte vive e morte, salvo diversa fonte o accordo, e la loro comunione in proporzione agli apporti effettivi.
In una liquidazione di rapporto storico servono inventario, prova della titolarità e stima dei conferimenti, distinguendo scorte comuni e beni rimasti esclusivi.
Non è una regola generale sulla comproprietà di tutti i beni del podere. Il divieto di nuove mezzadrie e le leggi speciali impediscono di applicarla come assetto ordinario di una nuova azienda.
Esempio pratico
Alla fine di una mezzadria anteriore al 1964 le parti inventariano bestiame e attrezzi per ripartire solo le scorte divenute comuni.
Note
La legge n. 756/1964, art. 3, vieta e dichiara nulli i nuovi contratti di mezzadria; la legge n. 203/1982, art. 25, regola la conversione dei rapporti preesistenti entro il suo perimetro.