Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 2146 c.c. — Conferimento delle scorte 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione II - Della mezzadria

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione delle norme corporative, della convenzione o degli usi.

Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il codice disponeva il conferimento paritario delle scorte vive e morte, salvo diversa fonte o accordo, e la loro comunione in proporzione agli apporti effettivi.

In una liquidazione di rapporto storico servono inventario, prova della titolarità e stima dei conferimenti, distinguendo scorte comuni e beni rimasti esclusivi.

Non è una regola generale sulla comproprietà di tutti i beni del podere. Il divieto di nuove mezzadrie e le leggi speciali impediscono di applicarla come assetto ordinario di una nuova azienda.

Esempio pratico

Alla fine di una mezzadria anteriore al 1964 le parti inventariano bestiame e attrezzi per ripartire solo le scorte divenute comuni.

Note

La legge n. 756/1964, art. 3, vieta e dichiara nulli i nuovi contratti di mezzadria; la legge n. 203/1982, art. 25, regola la conversione dei rapporti preesistenti entro il suo perimetro.

Articoli collegati