Codice civile
Art. 2151 c.c. — Spese per la coltivazione
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione II - Della mezzadria
Testo dell'articolo
Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attività connesse, escluse quelle per la mano d'opera previste dall'art. 2147, sono a carico del concedente e del mezzadro in parti eguali, se non dispongono diversamente le norme corporative, la convenzione o gli usi.
Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri, il concedente deve anticipare senza interesse, sino alla scadenza dell'anno agrario in corso, le spese indicate nel comma precedente, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Nel rapporto mezzadrile la coltivazione del podere genera costi comuni distinti dal lavoro dei familiari.
Concedente e mezzadro concorrono ordinariamente in parti uguali; se il mezzadro non dispone di liquidità, il concedente anticipa le spese senza interessi e recupera sulla quota spettantegli.
La ripartizione può seguire convenzione o usi; la rivalsa riguarda i prodotti e gli utili del mezzadro e presuppone un rapporto storico ancora rilevante.
Esempio pratico
Per acquistare sementi di 800 euro, il concedente anticipa la parte che il mezzadro non può versare e la recupera nel conto del raccolto.
Note
La legge n. 203/1982, art. 45, vieta nuovi contratti di mezzadria e colonia parziaria; l’art. 25 disciplina la conversione dei rapporti preesistenti entro il proprio perimetro.