Codice civile
Art. 2150 c.c. — Rappresentanza della famiglia colonica
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione II - Della mezzadria
Testo dell'articolo
Nei rapporti relativi alla mezzadria il mezzadro rappresenta, nei confronti del concedente, i componenti della famiglia colonica.
Le obbligazioni contratte dal mezzadro nell'esercizio della mezzadria sono garantite dai suoi beni e da quelli comuni della famiglia colonica. I componenti della famiglia colonica non rispondono con i loro beni, se non hanno prestato espressa garanzia.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Nei rapporti della mezzadria il mezzadro rappresenta verso il concedente i componenti della famiglia colonica. Le obbligazioni assunte nell’esercizio del rapporto sono garantite dai suoi beni e dai beni comuni.
Per i beni personali degli altri componenti occorre una garanzia espressa. Nella ricostruzione di un rapporto storico si distinguono il debito assunto, la finalità agricola e la titolarità dei patrimoni.
La rappresentanza verso il concedente non è una procura generale verso chiunque, né rende automaticamente solidali i familiari. Nuove mezzadrie restano vietate dalla legge speciale.
Esempio pratico
Il mezzadro ordina sementi nel quadro di una vecchia mezzadria: il concedente non può aggredire i beni personali della figlia del mezzadro senza sua garanzia.
Note
La legge n. 756/1964, art. 3, vieta e dichiara nulli i nuovi contratti di mezzadria; la legge n. 203/1982, art. 25, regola la conversione dei rapporti preesistenti entro il suo perimetro.