Codice civile
Art. 2152 c.c. — Miglioramenti
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione II - Della mezzadria
Testo dell'articolo
Il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti della necessaria capacità lavorativa, e questi sono tenuti a prestarlo verso compenso.
La misura del compenso, se non è stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi, è determinata dal giudice, sentite, ove occorra, le associazioni professionali e tenuto conto dell'eventuale incremento di reddito realizzato dal mezzadro.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il concedente decide un miglioramento del podere e può impiegare la famiglia colonica solo se vi sono componenti capaci del lavoro richiesto.
Il lavoro prestato per l'intervento dà diritto a un compenso, da fissare secondo accordi e usi o, in difetto, dal giudice tenendo conto anche del maggior reddito del mezzadro.
Non ogni lavoro ordinario è un miglioramento; occorre distinguere l'intervento aggiuntivo dalla coltivazione dovuta e documentarne utilità e ore.
Esempio pratico
La famiglia realizza un nuovo impianto irriguo su richiesta del concedente: il compenso per il lavoro va determinato separatamente dal raccolto.
Note
La legge n. 203/1982, art. 45, vieta nuovi contratti di mezzadria e colonia parziaria; l’art. 25 disciplina la conversione dei rapporti preesistenti entro il proprio perimetro.