Codice civile
Art. 2165 c.c. — Durata
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione III - Della colonia parziaria
Testo dell'articolo
La colonia parziaria è contratta per il tempo necessario affinchè il colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di rotazione delle colture praticate nel fondo.
Se non si fa luogo a rotazione di colture, la colonia non può avere una durata inferiore a due anni.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Per una colonia parziaria preesistente la durata è collegata al ciclo colturale praticato.
Il contratto copre il tempo necessario a completare la normale rotazione; senza rotazione, la durata minima codicistica è di due anni.
Questa durata storica non autorizza nuove colonie parziarie vietate dalla legislazione successiva e va coordinata con le regole di conversione dei rapporti.
Esempio pratico
Per una colonia avviata prima del divieto, le parti discutono la scadenza mentre è in corso una rotazione triennale: va esaminato il ciclo effettivo.
Note
La legge n. 203/1982, art. 45, vieta nuovi contratti di mezzadria e colonia parziaria; l’art. 25 disciplina la conversione dei rapporti preesistenti entro il proprio perimetro.