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Codice civile

Art. 2164 c.c. — Nozione 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione III - Della colonia parziaria

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nella colonia parziaria il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di dividerne i prodotti e gli utili.

La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili è stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

La colonia parziaria associa concedente e colono nella coltivazione di un fondo e nelle attività connesse.

Prodotti e utili sono condivisi secondo la misura fissata dagli accordi o dagli usi, tenendo conto del conferimento del fondo e del lavoro.

La qualifica dipende dall'assetto effettivo, non dal nome dato al contratto; la legge vieta nuovi contratti di colonia parziaria, mentre possono rilevare vicende di rapporti preesistenti.

Esempio pratico

Il proprietario conferisce il terreno e il colono lo coltiva per dividere la produzione: prima di applicare il codice si verifica la data e la natura del rapporto.

Giurisprudenza

  • Coltivazione ordinaria e miglioramenti

    Corte di cassazione, sez. III, sentenza n. 16234, 2003 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Nella colonia parziaria il colono coltiva il fondo secondo le direttive del concedente: rendere produttivo un terreno incolto con i lavori dovuti non equivale, da solo, a eseguire miglioramenti propri della distinta colonia ad meliorandum.

    Fonte →

Note

La legge n. 203/1982, art. 45, vieta nuovi contratti di mezzadria e colonia parziaria; l’art. 25 disciplina la conversione dei rapporti preesistenti entro il proprio perimetro.

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