Codice civile
Art. 2164 c.c. — Nozione
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione III - Della colonia parziaria
Testo dell'articolo
Nella colonia parziaria il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di dividerne i prodotti e gli utili.
La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili è stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La colonia parziaria associa concedente e colono nella coltivazione di un fondo e nelle attività connesse.
Prodotti e utili sono condivisi secondo la misura fissata dagli accordi o dagli usi, tenendo conto del conferimento del fondo e del lavoro.
La qualifica dipende dall'assetto effettivo, non dal nome dato al contratto; la legge vieta nuovi contratti di colonia parziaria, mentre possono rilevare vicende di rapporti preesistenti.
Esempio pratico
Il proprietario conferisce il terreno e il colono lo coltiva per dividere la produzione: prima di applicare il codice si verifica la data e la natura del rapporto.
Giurisprudenza
Coltivazione ordinaria e miglioramenti
Corte di cassazione, sez. III, sentenza n. 16234, 2003 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Nella colonia parziaria il colono coltiva il fondo secondo le direttive del concedente: rendere produttivo un terreno incolto con i lavori dovuti non equivale, da solo, a eseguire miglioramenti propri della distinta colonia ad meliorandum.
Fonte →
Note
La legge n. 203/1982, art. 45, vieta nuovi contratti di mezzadria e colonia parziaria; l’art. 25 disciplina la conversione dei rapporti preesistenti entro il proprio perimetro.