Codice civile
Art. 2283 c.c. — Ripartizione di beni in natura
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo II - Della società semplice; Sezione IV - Dello scioglimento della società
Testo dell'articolo
Se è convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura, si applicano le disposizioni sulla divisione delle cose comuni.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
I soci concordano un riparto in natura dei beni residui. La divisione riguarda ciò che può essere attribuito ai soci dopo aver correttamente regolato i rapporti con i creditori sociali.
Si applicano le regole della divisione delle cose comuni alla attribuzione concordata dopo la liquidazione. Accordo, consistenza del residuo e quote devono essere definiti; i beni indivisibili e i conguagli seguono le regole del rinvio.
Il rinvio non trasforma il patrimonio sociale in comproprietà libera prima del pagamento dei debiti. Occorrono un accordo sul riparto e l'identificazione del residuo. La volontà di ricevere un bene non autorizza il socio a sottrarlo unilateralmente alla società o a pregiudicare il pagamento dei debiti.
Esempio pratico
Dopo i pagamenti i soci concordano di assegnarsi due terreni residui: organizzano la divisione in natura con le forme richieste.
Giurisprudenza
Quota sociale distinta dalla divisione
Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 424, 1975 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il rinvio alla divisione riguarda i beni residui dopo liquidazione, non la cessione della quota o l’accordo di scioglimento in quanto tali.
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