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Codice civile

Art. 2283 c.c. — Ripartizione di beni in natura 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo II - Della società semplice; Sezione IV - Dello scioglimento della società

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se è convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura, si applicano le disposizioni sulla divisione delle cose comuni.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

I soci concordano un riparto in natura dei beni residui. La divisione riguarda ciò che può essere attribuito ai soci dopo aver correttamente regolato i rapporti con i creditori sociali.

Si applicano le regole della divisione delle cose comuni alla attribuzione concordata dopo la liquidazione. Accordo, consistenza del residuo e quote devono essere definiti; i beni indivisibili e i conguagli seguono le regole del rinvio.

Il rinvio non trasforma il patrimonio sociale in comproprietà libera prima del pagamento dei debiti. Occorrono un accordo sul riparto e l'identificazione del residuo. La volontà di ricevere un bene non autorizza il socio a sottrarlo unilateralmente alla società o a pregiudicare il pagamento dei debiti.

Esempio pratico

Dopo i pagamenti i soci concordano di assegnarsi due terreni residui: organizzano la divisione in natura con le forme richieste.

Giurisprudenza

  • Quota sociale distinta dalla divisione

    Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 424, 1975 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Il rinvio alla divisione riguarda i beni residui dopo liquidazione, non la cessione della quota o l’accordo di scioglimento in quanto tali.

    Fonte →

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