Codice civile
Art. 2360 c.c. — Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione V - Delle azioni
Testo dell'articolo
È vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
Due società sottoscrivono reciprocamente azioni per costituirsi o aumentare il capitale. La reciproca creazione di partecipazioni può rappresentare un capitale apparente, privo del reale apporto esterno che la sottoscrizione dovrebbe assicurare.
La sottoscrizione reciproca è vietata anche tramite fiduciaria o interposta persona. Occorre accertare che le due operazioni siano reciprocamente collegate, anche attraverso fiduciari o soggetti interposti, e non soltanto temporalmente vicine.
La norma riguarda la sottoscrizione, non ogni partecipazione incrociata già acquistata sul mercato, che segue ulteriori regole. Il divieto della sottoscrizione va distinto dai limiti agli acquisti di azioni proprie o della controllante e dalle regole del mercato sui possessi reciproci.
Esempio pratico
Due società progettano aumenti finanziati con sottoscrizioni l’una dell’altra: il circuito è verificato come vietato.