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Art. 2379-bis c.c. — Sanatoria della nullità 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VI - Dell’assemblea

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell'assemblea.

L'invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

Un vizio di convocazione o verbalizzazione può essere sanato nei casi previsti.

L’assenso allo svolgimento preclude la specifica impugnazione; il verbale redatto prima dell’assemblea successiva può sanare la mancanza con gli effetti indicati.

La sanatoria non si estende automaticamente all’oggetto illecito e tutela i terzi in buona fede. Accertare contenuto dell’assenso e tempo del verbale.

Esempio pratico

Prima dell’assemblea successiva si completa la verbalizzazione mancante senza ignorare i diritti già acquistati dai terzi.

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