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Codice civile

Art. 2413 c.c. — Riduzione del capitale 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VII - Delle obbligazioni

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Salvo i casi previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2412, la società che ha emesso obbligazioni non può ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se rispetto all'ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione il limite di cui al primo comma dell'articolo medesimo non risulta più rispettato.

Se la riduzione del capitale sociale è obbligatoria, o le riserve diminuiscono in conseguenza di perdite, non possono distribuirsi utili sinchè l'ammontare del capitale sociale , della riserva legale e delle riserve disponibili non eguagli la metà dell'ammontare delle obbligazioni in circolazione.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Dopo il prestito obbligazionario la società riduce capitale o riserve.

Fuori dalle eccezioni indicate, riduzioni volontarie e distribuzioni non possono far venir meno il rapporto di copertura; in caso di perdite sono bloccati gli utili fino al ripristino richiesto.

Riduzione obbligatoria e volontaria hanno effetti diversi. Va calcolato il debito ancora in circolazione, non solo l’importo originario del prestito.

Esempio pratico

Una perdita riduce le riserve: la SPA sospende i dividendi fino a coprire almeno metà delle obbligazioni in circolazione con le componenti richieste.

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