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Codice civile

Art. 2474 c.c. — Operazioni sulle proprie partecipazioni 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo VII - Della società a responsabilità limitata

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

In nessun caso la societa' puo' acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La SRL non può acquistare o accettare in garanzia proprie quote né finanziare o garantire il loro acquisto o sottoscrizione.

La regola mira a evitare che le risorse della società sostituiscano il reale apporto dei soci e compromettano il patrimonio destinato ai creditori. Conta la sostanza dell’operazione, non soltanto la sua etichetta.

Occorre verificare le deroghe delle leggi speciali, in particolare per alcuni piani di incentivazione delle PMI. Non si applica automaticamente la disciplina dell’acquisto di azioni proprie prevista per le SPA.

Esempio pratico

La SRL vorrebbe prestare a un acquirente il prezzo delle proprie quote: l’operazione richiede il controllo del divieto e di un’eventuale deroga effettivamente applicabile.

Giurisprudenza

  • Rinuncia a una pretesa litigiosa

    Corte di cassazione, n. 17936, 2009 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La rinuncia a una pretesa ancora litigiosa verso il sottoscrittore non si equipara automaticamente a un prestito per acquistare proprie quote, diversamente dall’impiego di un credito certo.

    Fonte →

Note

Marcatori e aggiornamenti tecnici sono conservati nella fonte; non costituiscono nuovi commi. Refusi documentali non corretti tacitamente.

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