Codice civile
Art. 2487 c.c. — Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo VIII - Scioglimento e liquidazione delle società di capitali
Testo dell'articolo
Salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell'articolo 2484 non abbia gia' provveduto l'assemblea e salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perche' deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su: a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralita' di liquidatori; b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della societa'; c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.
Se gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente, il tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste.
L'assemblea puo' sempre modificare, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, le deliberazioni di cui al primo comma. I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza di soci, dei sindaci o del pubblico ministero.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Accertato lo scioglimento, gli amministratori convocano l’assemblea per nominare i liquidatori e definire criteri, poteri e modalità della liquidazione.
La decisione individua numero, funzionamento e rappresentanza dei liquidatori, criteri di realizzo e atti necessari alla conservazione del valore, compreso l’eventuale esercizio provvisorio. Se manca la decisione può intervenire il tribunale.
I liquidatori sono revocabili dall’assemblea o, per giusta causa, dal tribunale su istanza dei soggetti previsti. Nomina e poteri non autorizzano una gestione ordinaria indefinita estranea alla finalità liquidatoria.
Esempio pratico
I soci nominano due liquidatori e autorizzano la vendita unitaria dell’azienda se permette un realizzo migliore della vendita dei singoli beni.
Note
Marcatori e aggiornamenti tecnici sono conservati nella fonte; non costituiscono nuovi commi. Refusi documentali non corretti tacitamente.