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Art. 2504-ter c.c. — Divieto di assegnazione di azioni o quote 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo X - Della trasformazione, della fusione e della scissione; Sezione II - Della fusione delle società

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La societa' che risulta dalla fusione non puo' assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle societa' partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di societa' fiduciarie o di interposta persona, dalle societa' medesime.

La societa' incorporante non puo' assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle societa' incorporate possedute, anche per il tramite di societa' fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla societa' incorporante.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La fusione non deve generare nuove partecipazioni a fronte di partecipazioni già possedute dalle stesse società coinvolte nei casi vietati. La regola impedisce duplicazioni patrimoniali e attribuzioni circolari prive di giustificazione.

Per la nuova società e per l’incorporante il divieto opera con le distinzioni indicate, comprendendo possessi tramite fiduciarie o persone interposte. Occorre ricostruire le partecipazioni dirette e indirette prima di stabilire il concambio.

Il divieto riguarda le partecipazioni individuate dalla norma, non tutte le partecipazioni infragruppo indistintamente. Non può essere eluso intestando temporaneamente le azioni a un soggetto che agisca per la società.

Esempio pratico

Alfa possiede tutte le quote di Beta: incorporando Beta non attribuisce a se stessa nuove quote in sostituzione di quelle già possedute nella controllata.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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