Codice civile
Art. 2531 c.c. — Mancato pagamento delle quote o delle azioni
Libro V - Del lavoro · Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici; Capo I - Delle società cooperative
Testo dell'articolo
Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte puo', previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'articolo 2533.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il socio che non paga quote o azioni sottoscritte può essere escluso dopo un’intimazione ad adempiere degli amministratori. La regola tutela l’effettività dei conferimenti promessi.
Occorrono una sottoscrizione dovuta, l’inadempimento e la previa intimazione; l’esclusione segue il procedimento dell’art. 2533. Il mancato pagamento non produce automaticamente la perdita della qualità di socio.
Vanno distinti conferimenti al capitale e obblighi di diverso titolo, quali anticipazioni mutualistiche o corrispettivi. Per questi ultimi l’esclusione richiede un autonomo fondamento nella disciplina generale e nello statuto.
Esempio pratico
Una socia non versa il saldo della quota sottoscritta: il consiglio la intima ad adempiere e, se persiste l’inadempimento, valuta l’esclusione nel procedimento previsto.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.