Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 2536 c.c. — Responsabilita' del socio uscente e dei suoi eredi 

Libro V - Del lavoro · Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici; Capo I - Delle società cooperative

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il socio che cessa di far parte della societa' risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si e' verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della societa', il socio uscente e' obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la societa' gli eredi del socio defunto. .

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il socio uscente resta obbligato per i conferimenti non versati per un anno dall’uscita. Se entro un anno la società manifesta insolvenza, può dover restituire quanto ricevuto per la liquidazione della partecipazione.

La restituzione è limitata alla somma ricevuta per quel titolo; la medesima disciplina opera nei confronti degli eredi del socio defunto. Vanno controllate date, importi e natura dei pagamenti.

Non si tratta di una responsabilità personale illimitata per tutti i debiti sociali. L’obbligo relativo ai conferimenti ancora dovuti e la restituzione della liquidazione hanno presupposti diversi.

Esempio pratico

Un socio riceve ottomila euro per la quota e la cooperativa manifesta insolvenza entro l’anno: si verifica l’obbligo di restituzione entro quell’importo, non l’assunzione di ogni debito sociale.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

Articoli collegati