Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 2537 c.c. — Creditore particolare del socio 

Libro V - Del lavoro · Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici; Capo I - Delle società cooperative

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il creditore particolare del socio cooperatore, finche' dura la societa', non puo' agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il creditore personale del socio non può agire esecutivamente sulla quota o sulle azioni finché la società dura. La norma protegge la continuità del rapporto cooperativo rispetto alle vicende patrimoniali personali.

Occorre distinguere il debito del socio da quello della società e identificare l’oggetto dell’esecuzione. Il vincolo riguarda la partecipazione durante la vita sociale.

Non conferisce al socio immunità esecutiva generale su ogni bene o credito. Gli altri cespiti e gli eventuali crediti autonomi devono essere valutati secondo le regole che li riguardano.

Esempio pratico

Un creditore personale vorrebbe pignorare la quota cooperativa del debitore mentre la cooperativa opera: la disposizione impedisce quella specifica esecuzione sulla partecipazione.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

Articoli collegati