Codice civile
Art. 2537 c.c. — Creditore particolare del socio
Libro V - Del lavoro · Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici; Capo I - Delle società cooperative
Testo dell'articolo
Il creditore particolare del socio cooperatore, finche' dura la societa', non puo' agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il creditore personale del socio non può agire esecutivamente sulla quota o sulle azioni finché la società dura. La norma protegge la continuità del rapporto cooperativo rispetto alle vicende patrimoniali personali.
Occorre distinguere il debito del socio da quello della società e identificare l’oggetto dell’esecuzione. Il vincolo riguarda la partecipazione durante la vita sociale.
Non conferisce al socio immunità esecutiva generale su ogni bene o credito. Gli altri cespiti e gli eventuali crediti autonomi devono essere valutati secondo le regole che li riguardano.
Esempio pratico
Un creditore personale vorrebbe pignorare la quota cooperativa del debitore mentre la cooperativa opera: la disposizione impedisce quella specifica esecuzione sulla partecipazione.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.