Codice civile
Art. 2540 c.c. — Assemblee separate
Libro V - Del lavoro · Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici; Capo I - Delle società cooperative
Testo dell'articolo
L'atto costitutivo delle societa' cooperative puo' prevedere lo svolgimento di assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di soci.
Lo svolgimento di assemblee separate deve essere previsto quando la societa' cooperativa ha piu' di tremila soci e svolge la propria attivita' in piu' province ovvero se ha piu' di cinquecento soci e si realizzano piu' gestioni mutualistiche.
L'atto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le modalita' di convocazione e di partecipazione all'assemblea generale dei soci delegati e assicura in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.
I delegati debbono essere soci. Alla assemblea generale possono assistere anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate.
Le deliberazioni della assemblea generale possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 2377 anche dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validita' della deliberazione. Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle societa' cooperative con azioni ammesse alla quotazione in mercati regolamentati.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Le assemblee separate consentono una formazione decentrata della volontà e l’elezione di delegati per l’assemblea generale. Lo statuto può prevederle per materie o categorie e deve assicurarne le regole.
Sono obbligatorie oltre tremila soci con attività in più province oppure oltre cinquecento soci con più gestioni mutualistiche. I delegati sono soci e la rappresentanza delle minoranze deve essere proporzionale.
Le deliberazioni separate non si impugnano autonomamente: i vizi rilevano sulla deliberazione generale nelle condizioni previste. Il regime non si applica alle cooperative quotate; le soglie richiedono anche le condizioni ulteriori indicate.
Esempio pratico
Una cooperativa con quattromila soci opera in tre province: lo statuto organizza assemblee separate e delegati assicurando la rappresentanza delle minoranze nell’assemblea generale.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.