Codice civile
Art. 2539 c.c. — Rappresentanza nell'assemblea
Libro V - Del lavoro · Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici; Capo I - Delle società cooperative
Testo dell'articolo
Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla societa' per azioni ciascun socio puo' rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.
Il socio imprenditore individuale puo' farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La rappresentanza assembleare nelle cooperative con disciplina SPA è limitata: ogni socio può rappresentare al massimo dieci soci. La regola contiene la concentrazione delle deleghe.
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dai familiari indicati, purché collaborino all’impresa. Occorre verificare delega, legame familiare e collaborazione quando si usa questa facoltà speciale.
Il limite di dieci è riferito al regime cooperativo SPA e non va esteso senza coordinamento a ogni modello. Restano applicabili le altre regole pertinenti della rappresentanza e le disposizioni statutarie compatibili.
Esempio pratico
Un socio di cooperativa SPA raccoglie dodici deleghe: non può rappresentare tutti e dodici; un imprenditore individuale può valutare la delega al coniuge collaboratore.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.