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Art. 2545-quater c.c. — Riserve legali, statutarie e volontarie 

Libro V - Del lavoro · Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici; Capo I - Delle società cooperative

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalita' previste dalla legge.

L'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2545-quinquies, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Almeno il trenta per cento degli utili netti annuali va alla riserva legale, qualunque sia la sua consistenza. Una quota deve inoltre essere corrisposta ai fondi mutualistici nella misura stabilita dalla legge.

L’assemblea decide la destinazione del residuo rispettando i limiti dell’art. 2545-quinquies e le regole della cooperativa. La misura dovuta ai fondi non viene desunta da una percentuale scritta in questo articolo.

Non si applica il normale arresto dell’accantonamento SPA al raggiungimento di una soglia. L’esistenza di utili non implica che tutto il residuo sia distribuibile; restano vincoli statutari, mutualistici e patrimoniali.

Esempio pratico

Con utili netti di centomila euro, almeno trentamila vanno alla riserva legale; si determina separatamente la quota dei fondi prima di deliberare sul resto.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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