Codice civile
Art. 2545-ter c.c. — Riserve indivisibili
Libro V - Del lavoro · Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici; Capo I - Delle società cooperative
Testo dell'articolo
Sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della societa'.
Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la societa' aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della societa'.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci neppure allo scioglimento. L’indivisibilità può derivare dalla legge o dallo statuto e conserva risorse destinate alla funzione mutualistica.
Possono coprire perdite solo dopo l’esaurimento delle riserve destinate ad aumenti di capitale e di quelle divisibili allo scioglimento. Occorre classificare correttamente ogni riserva e rispettare l’ordine legale.
L’uso per perdite non rende la riserva distribuibile. Non si confondono indivisibilità, disponibilità contabile e destinazione finale ai fondi mutualistici, soggetta alle regole specifiche.
Esempio pratico
La cooperativa registra una perdita e dispone di riserve divisibili: prima di intaccare l’indivisibile deve esaurire le riserve che la norma pone prima nell’ordine di assorbimento.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.