Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 2557 c.c. — Divieto di concorrenza 

Libro V - Del lavoro · Titolo VIII - Dell’azienda; Capo I - Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.

Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti piu' ampi di quelli previsti dal comma precedente e' valido, purche' non impedisca ogni attivita' professionale dell'alienante. Esso non puo' eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento.

Se nel patto e' indicata una durata maggiore o la durata non e' stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento.

Nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto.

Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attivita' ad esse connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Chi vende l’azienda deve evitare per cinque anni una nuova impresa idonea a sviare la clientela di quella ceduta. Il divieto protegge il valore economico trasferito, valutando attività, luogo e altre circostanze.

Un patto più ampio è ammesso purché non impedisca ogni attività professionale e non superi cinque anni. Nell’usufrutto o affitto il vincolo del proprietario o locatore dura quanto il godimento; per le agricole riguarda le attività connesse nelle condizioni indicate.

Non vieta qualunque lavoro o qualsiasi partecipazione societaria. L’idoneità allo sviamento va verificata concretamente; l’eventuale applicazione a cessione di partecipazioni richiede un rischio analogo alla vera cessione d’azienda.

Esempio pratico

Dopo aver venduto un negozio, l’alienante ne apre uno identico nella stessa zona rivolto alla medesima clientela: la nuova attività viene valutata rispetto al divieto quinquennale.

Giurisprudenza

  • Cessione di partecipazioni e rischio concorrenziale

    Corte di cassazione, n. 9682, 2000 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La fonte ammette un’applicazione analogica del divieto alla cessione di quote quando, nella sostanza, essa trasferisca l’attività d’impresa e crei un pericolo concorrenziale analogo alla cessione aziendale.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

Articoli collegati