Codice civile
Art. 2556 c.c. — Imprese soggette a registrazione
Libro V - Del lavoro · Titolo VIII - Dell’azienda; Capo I - Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprieta' o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto.
I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il trasferimento della proprietà o del godimento di un’azienda di impresa soggetta a registrazione deve essere provato per iscritto. La pubblicità nel registro richiede un atto pubblico o una scrittura privata autenticata depositati dal notaio.
Il deposito va eseguito entro trenta giorni. Restano le forme richieste per i singoli beni o per la natura del contratto, che possono incidere sulla validità e non soltanto sulla prova.
La regola generale della forma per prova non equivale a nullità automatica di ogni accordo non scritto. Non elimina però i requisiti propri di immobili, donazioni o altri atti; validità, prova e iscrizione sono verifiche diverse.
Esempio pratico
La vendita di un’azienda comprendente un immobile richiede anche la forma prevista per quel bene; il notaio cura il deposito dell’atto nel termine legale.
Giurisprudenza
Modifiche e forma richiesta per la prova
Corte di cassazione, n. 21764, 2015 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Quando la forma scritta è prescritta soltanto per la prova, la modifica o risoluzione consensuale può emergere anche da comportamenti concludenti, secondo la fattispecie di affitto aziendale riportata.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Marcatore tecnico alfanumerico 92a rimosso dalla resa; presente nell’evidenza ufficiale.