Codice civile
Art. 2561 c.c. — Usufrutto dell'azienda
Libro V - Del lavoro · Titolo VIII - Dell’azienda; Capo I - Disposizioni generali
Testo dell'articolo
L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue.
Egli deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte.
Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione dell'azienda, si applica l'art. 1015.
La differenza tra le consistenze d'inventario all'inizio e al termine dell'usufrutto e' regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'usufrutto.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
L’usufruttuario gestisce l’azienda sotto la ditta che la identifica e deve conservarne destinazione ed efficienza. La conservazione riguarda l’organizzazione produttiva, gli impianti e le normali scorte.
Serve una gestione coerente con il complesso ricevuto. Alla fine si confrontano le consistenze iniziali e finali, regolando in denaro la differenza secondo i valori correnti al termine dell’usufrutto.
Il confronto non impone l’identità fisica di ogni bene originario. Inadempimento e cessazione arbitraria possono attivare i rimedi richiamati dell’art. 1015; eventuali clausole contrattuali richiedono lettura complessiva.
Esempio pratico
L’usufruttuario sostituisce attrezzature usurate mantenendo l’efficienza: alla restituzione si confrontano gli inventari e si determina il conguaglio ai valori finali.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.