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Codice civile

Art. 2560 c.c. — Debiti relativi all'azienda ceduta 

Libro V - Del lavoro · Titolo VIII - Dell’azienda; Capo I - Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'alienante non e' liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.

Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La vendita dell’azienda non libera il cedente dai debiti anteriori senza il consenso dei creditori. Per l’azienda commerciale risponde anche l’acquirente dei debiti risultanti dai libri contabili obbligatori.

Occorre accertare anteriorità, inerenza all’azienda e risultanza contabile nei libri richiesti. Il consenso alla liberazione del cedente va verificato separatamente dall’accordo interno tra venditore e compratore.

Un patto interno che esclude i debiti non neutralizza da solo la tutela legale del creditore. Non tutti i debiti seguono indistintamente lo stesso regime: lavoro, tributi, contratti pendenti e discipline concorsuali richiedono coordinamento specifico.

Esempio pratico

Un debito verso un fornitore è anteriore e registrato nei libri obbligatori: il creditore valuta la responsabilità dell’acquirente, mentre il cedente resta obbligato senza consenso liberatorio.

Giurisprudenza

  • Rapporti pendenti e debiti isolati

    Corte di cassazione, n. 4248, 2023 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La voce distingue le obbligazioni inserite in un contratto ancora caratterizzato da prestazioni corrispettive dai debiti cui non corrispondono più crediti attuali verso il contraente ceduto, per coordinare successione contrattuale e responsabilità aziendale.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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