Codice civile
Art. 2621 c.c. — False comunicazioni sociali
Libro V - Del lavoro · Titolo XI - Disposizioni penali; Capo I - Falsità
Testo dell'articolo
Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Le false comunicazioni sociali puniscono l’esposizione consapevole di fatti materiali rilevanti non veri e l’omissione di fatti rilevanti da comunicare obbligatoriamente, quando la rappresentazione è concretamente idonea a ingannare i destinatari.
La condotta deve provenire dai soggetti qualificati indicati dalla norma, riguardare bilanci, relazioni o comunicazioni previste dalla legge e perseguire un ingiusto profitto. La pena è da uno a cinque anni; rilevano anche beni amministrati per conto di terzi.
Un errore contabile o una scelta valutativa discutibile non bastano automaticamente. Vanno accertate consapevolezza, rilevanza e capacità decettiva. Occorre distinguere le società dell’art. 2622 e valutare la legge applicabile al momento del fatto.
Esempio pratico
Un amministratore inserisce consapevolmente ricavi inesistenti nel bilancio per ottenere finanziamenti: la verifica riguarda rilevanza del falso, idoneità a ingannare e fine di profitto, anche senza perdita già realizzata.
Giurisprudenza
Falsi reiterati nei bilanci di esercizi diversi
Corte di cassazione penale, sez. 5, sentenza n. 27859, 2025, Rv. 288390-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La ripetizione degli stessi dati falsi in bilanci relativi ad anni diversi può integrare reati distinti: ciascun bilancio rappresenta la situazione dell’impresa a una data propria. L’eventuale continuazione richiede i suoi presupposti.
Fonte →Valutazioni contabili e falso dopo la riforma
Corte di cassazione penale, n. 22474, 2016 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Una valutazione contabile può rilevare penalmente se l’autore si discosta consapevolmente dai criteri legali o tecnici generalmente riconosciuti senza adeguata giustificazione, producendo una rappresentazione capace di ingannare i destinatari.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.