Codice civile
Art. 2630-bis c.c. — Articolo 2630-bis (non più previsto)
Libro V - Del lavoro · Titolo XI - Disposizioni penali; Capo III - Omissioni
Testo dell'articolo
ARTICOLO NON PIU' PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL LIBRO V, TITOLO XI, DISPOSTA DAL D.LGS. 11 APRILE 2002, N. 61
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
L’articolo non è più previsto dopo la sostituzione del titolo XI disposta nel 2002. La scheda conserva l’intercalare e l’avviso della fonte ufficiale.
Per condotte riguardanti sottoscrizioni di azioni o quote proprie o della controllante occorre individuare le norme civilistiche e penali vigenti, tra cui l’art. 2628 se ne ricorrono gli elementi.
La vecchia rubrica non può essere usata come fonte di un autonomo reato attuale. Per fatti storici servono il testo allora vigente e l’esame della successione delle leggi penali, senza presumere continuità soltanto dalla somiglianza dell’operazione.
Esempio pratico
Un’amministrazione valuta una sottoscrizione vietata compiuta oggi: controlla i divieti attuali e il possibile art. 2628, non applica la sanzione dell’intercalare soppresso.
Note
Avviso storico conservato; rubrica e testo precedenti non ricostruiti senza versione storica acquisita.