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Codice civile

Art. 2672 c.c. — Leggi speciali 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo I - Trascrizione degli atti relativi ai beni immobili

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni che non sono incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il catalogo del codice non esaurisce tutte le formalità previste da leggi speciali. Queste possono aggiungere atti da trascrivere e regole compatibili con la disciplina del capo.

Per applicare il rinvio occorre individuare una disposizione speciale vigente, il suo oggetto e l’effetto che attribuisce alla formalità. La compatibilità va verificata sul problema concreto.

La norma non permette di trascrivere qualsiasi accordo soltanto perché utile alle parti. Né conferisce a ogni pubblicità speciale gli effetti dell’art. 2644: titolo, forma ed efficacia dipendono dalla disposizione che la prevede.

Esempio pratico

Un provvedimento assoggettato a trascrizione da una legge speciale viene pubblicizzato secondo quella disciplina, verificando quali regole del codice possono integrarla.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Testo recuperato da WIPO Lex, consolidato fino al 2016 pubblicato nel 2017. Confronto dell’articolo e della sua versione con l’indice Normattiva del 14 ottobre 2026 e con la pagina editoriale, ove accessibile. Otto disposizioni in versione 1; art. 2660 nella versione 2 già presente nel consolidato storico. Fonte non presentata come codice integralmente aggiornato al 2026.

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