Codice civile
Art. 2685 c.c. — Altri atti soggetti a trascrizione
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo III - Trascrizione di atti relativi ad alcuni beni mobili; Sezione I - Trascrizione relativa a navi, aeromobili e autoveicoli
Testo dell'articolo
Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell'articolo 2646, la costituzione del fondo patrimoniale e gli altri atti menzionati nell'articolo 2647, l'accettazione dell'eredita' e l'acquisto del legato che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2684 o liberazione dai medesimi.
La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Divisioni, vincoli familiari e acquisti successori che riguardano mobili registrati devono essere pubblicizzati secondo il rinvio agli articoli immobiliari indicati. La norma attribuisce alla trascrizione gli effetti previsti per gli immobili.
Occorre un acquisto o una liberazione dei diritti di proprietà, usufrutto o uso richiamati dall’art. 2684. Il rinvio comprende accettazione di eredità e acquisto del legato, con titoli e presupposti propri.
Il richiamo agli effetti immobiliari non elimina le modalità speciali del registro né fa dell’adempimento fiscale una trascrizione successoria. I vincoli familiari vanno coordinati anche con le altre pubblicità che la legge richiede.
Esempio pratico
Un erede acquisisce un’autovettura compresa nell’eredità: cura la pubblicità successoria presso il registro competente, usando un titolo idoneo e non la sola denuncia fiscale.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.