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Codice civile

Art. 2684 c.c. — Atti soggetti a trascrizione 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo III - Trascrizione di atti relativi ad alcuni beni mobili; Sezione I - Trascrizione relativa a navi, aeromobili e autoveicoli

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Sono soggetti alla trascrizione per gli effetti stabiliti dall'art. 2644: 1) i contratti che trasferiscono la proprieta' o costituiscono la comunione; 2) i contratti che costituiscono o modificano diritti di usufrutto o di uso o che trasferiscono il diritto di usufrutto; 3) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti; 4) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti indicati dai numeri precedenti; 5) i provvedimenti con i quali nel giudizio di espropriazione si trasferiscono la proprieta' o gli altri diritti menzionati nei numeri precedenti; 6) le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o il trasferimento di uno dei diritti indicati dai numeri precedenti.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

I principali atti dispositivi sui mobili registrati sono trascritti per gli effetti di priorità dell’art. 2644. L’elenco comprende trasferimenti, comunioni, usufrutto, uso, rinunce, transazioni e provvedimenti giudiziali indicati.

La vicenda deve riguardare uno dei beni dell’art. 2683 e rientrare nella categoria prevista. Forma e modalità sono poi stabilite dalle norme speciali del registro competente.

La pubblicità risolve i conflitti disciplinati dalla legge, ma non sostituisce i requisiti del contratto o l’identificazione del bene. Gli effetti dichiarativi non vanno confusi con presunzioni amministrative relative alla circolazione stradale.

Esempio pratico

Il proprietario vende la stessa autovettura a due acquirenti: l’ordine delle trascrizioni viene esaminato per il conflitto, insieme ai requisiti dei rispettivi acquisti.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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