Codice civile
Art. 2692 c.c. — Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo III - Trascrizione di atti relativi ad alcuni beni mobili; Sezione I - Trascrizione relativa a navi, aeromobili e autoveicoli
Testo dell'articolo
La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata secondo le modalita' stabilite dall'art. 2654.
Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma dell'art. 2655 e quelle dell'art. 2656.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Le domande e gli atti sui mobili registrati devono essere raccordati alle formalità precedenti mediante annotazione. Il rinvio agli articoli immobiliari coordina contestazione, esito e successivi passaggi pubblicitari.
L’annotazione segue l’art. 2654 e le disposizioni espressamente richiamate dell’art. 2655, oltre alle forme compatibili dell’art. 2656. Occorre identificare la precedente trascrizione o iscrizione interessata.
Il richiamo è selettivo: non comprende indistintamente ogni comma dell’art. 2655. Annotazione e trascrizione della domanda restano adempimenti con funzioni proprie, da coordinare con la disciplina del registro speciale.
Esempio pratico
Una domanda di nullità della vendita di un aeromobile viene trascritta e anche annotata presso la formalità del contratto contestato.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.