Codice civile
Art. 2691 c.c. — Altre domande e atti soggetti a trascrizione
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo III - Trascrizione di atti relativi ad alcuni beni mobili; Sezione I - Trascrizione relativa a navi, aeromobili e autoveicoli
Testo dell'articolo
Devono del pari trascriversi, quando si riferiscono ai beni menzionati nell'art. 2683, le domande e gli atti indicati dai numeri 1, 3, 4 e 5 dell'art. 2653, per gli effetti ivi disposti.
Alla domanda giudiziale e' equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Per i mobili registrati sono pubblicizzate anche le domande e gli atti indicati dai numeri 1, 3, 4 e 5 dell’art. 2653. Il rinvio riguarda rivendicazione e accertamento, riscatto e le altre vicende espressamente richiamate.
Occorre che l’atto riguardi un bene dell’art. 2683 e che sia riconducibile al numero pertinente. La domanda arbitrale viene equiparata a quella giudiziale quando è notificata con gli elementi prescritti.
Il rinvio non comprende automaticamente tutte le domande dell’art. 2653, essendo omesso il numero 2. I richiami familiari storici e gli effetti dell’interruzione dell’usucapione devono essere letti nei limiti del diritto concretamente coinvolto.
Esempio pratico
Il proprietario rivendica una nave alienata da chi non ne aveva il diritto: trascrive la domanda secondo il rinvio e le forme del registro competente.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.