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Art. 2718 c.c. — Valore probatorio di copie parziali 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo II - Delle prove; Capo II - Della prova documentale; Sezione VI

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell'originale che riproducono letteralmente.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La copia parziale qualificata prova soltanto il tratto dell’originale che riproduce letteralmente. L’estratto non autorizza a considerare provate anche le parti omesse o a ricostruirne automaticamente il contenuto.

Deve essere rilasciato nella forma prescritta da un pubblico ufficiale depositario debitamente autorizzato. Occorre verificare l’esatta porzione riprodotta e il rapporto con il documento complessivo.

Il contesto omesso può essere decisivo per interpretare la dichiarazione. Un estratto probatoriamente valido non garantisce che la lettura proposta dalla parte sia completa o corretta.

Esempio pratico

La parte produce un estratto autentico di un verbale: la copia prova quel passaggio, mentre l’altra parte chiede il documento completo per verificare la clausola successiva.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Testo recuperato dal consolidato WIPO Lex fino al 2016, pubblicato nel 2017. Indice ufficiale corrente: versione 1 invariata; articolo ed estremi confrontati. Fonte storica non presentata come codice integralmente vigente al 2026.

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