Codice civile
Art. 2717 c.c. — Valore probatorio di altre copie
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo II - Delle prove; Capo II - Della prova documentale; Sezione VI
Testo dell'articolo
Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati dagli articoli precedenti hanno l'efficacia di un principio di prova per iscritto.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dalle ipotesi di piena efficacia previste dagli articoli precedenti valgono come principio di prova per iscritto. Il loro valore è inferiore a quello di una copia qualificata dell’originale.
Occorre verificarne autore, provenienza e collegamento con il fatto allegato. Il documento può contribuire a rendere verosimile la vicenda e a consentire ulteriori mezzi di prova nei casi ammessi.
Il principio scritto non equivale alla prova completa del contratto e non supera indiscriminatamente un requisito di forma ad substantiam. Va coordinato con le eccezioni e i limiti della prova testimoniale.
Esempio pratico
Una copia rilasciata fuori dal regime dell’art. 2714 offre un riscontro scritto: la parte ne valuta l’utilizzo insieme alla testimonianza consentita, senza trattarla come atto autentico.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.