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Art. 2719 c.c. — Copie fotografiche di scritture 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo II - Delle prove; Capo II - Della prova documentale; Sezione VI

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformita' con l'originale e' attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non e' espressamente disconosciuta.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La copia fotografica della scrittura ha la stessa efficacia della copia autentica se la conformità è attestata dal pubblico ufficiale competente oppure non è espressamente disconosciuta. La norma riguarda la corrispondenza con l’originale.

La contestazione deve identificare il documento e gli aspetti di difformità, non limitarsi a una formula generica riferita a tutte le produzioni. La competenza del soggetto attestante resta necessaria nella via certificativa.

Disconoscere la conformità non equivale a contestare la firma dell’originale e non impone sempre l’esclusione definitiva della copia. Il giudice può accertare la corrispondenza attraverso altri elementi pertinenti.

Esempio pratico

Il debitore segnala che nella copia manca una pagina presente nell’originale: formula una contestazione specifica della riproduzione, distinta dall’eventuale disconoscimento della firma.

Giurisprudenza

  • Contestazione specifica della fotocopia

    Corte di cassazione, n. 22150, 2026 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Il disconoscimento deve individuare copia e concreta difformità dall’originale. Una formula generica su tutte le produzioni non rende riconoscibile la contestazione rilevante per l’art. 2719.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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