Codice civile
Art. 2748 c.c. — Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale; Capo II - Dei privilegi; Sezione I - Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non puo' esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio.
I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il codice regola il conflitto fra privilegio speciale e garanzie reali: sui mobili il privilegio non pregiudica il pegno salvo diversa legge; sugli immobili il creditore privilegiato precede l’ipotecario salvo deroga.
Occorre verificare che entrambi i crediti insistano sul medesimo bene e che la prelazione sia efficace. La specifica disposizione attributiva può modificare il criterio generale.
La norma non autorizza a ignorare le eccezioni, come quelle proprie di alcuni privilegi immobiliari. Non basta chiamare privilegiato un credito per sottrarlo al controllo di costituzione, opponibilità e rango.
Esempio pratico
Sul prezzo di un immobile concorrono ipoteca e privilegio speciale: il riparto parte dalla regola generale, ma verifica la disciplina specifica di quel privilegio.
Giurisprudenza
Privilegio delle vittime e ipoteca
Corte di cassazione, n. 19314, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La voce applica la preferenza del privilegio immobiliare al credito tutelato dal sequestro conservativo penale, in considerazione della disciplina speciale e della tutela delle vittime.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.