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Codice civile

Art. 2748 c.c. — Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale; Capo II - Dei privilegi; Sezione I - Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non puo' esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio.

I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il codice regola il conflitto fra privilegio speciale e garanzie reali: sui mobili il privilegio non pregiudica il pegno salvo diversa legge; sugli immobili il creditore privilegiato precede l’ipotecario salvo deroga.

Occorre verificare che entrambi i crediti insistano sul medesimo bene e che la prelazione sia efficace. La specifica disposizione attributiva può modificare il criterio generale.

La norma non autorizza a ignorare le eccezioni, come quelle proprie di alcuni privilegi immobiliari. Non basta chiamare privilegiato un credito per sottrarlo al controllo di costituzione, opponibilità e rango.

Esempio pratico

Sul prezzo di un immobile concorrono ipoteca e privilegio speciale: il riparto parte dalla regola generale, ma verifica la disciplina specifica di quel privilegio.

Giurisprudenza

  • Privilegio delle vittime e ipoteca

    Corte di cassazione, n. 19314, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La voce applica la preferenza del privilegio immobiliare al credito tutelato dal sequestro conservativo penale, in considerazione della disciplina speciale e della tutela delle vittime.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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