Codice civile
Art. 2757 c.c. — Crediti per somministrazioni e lavori occorrenti per la produzione agricola
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo II - Dei privilegi; Sezione II - Dei privilegi sui mobili
Testo dell'articolo
I crediti per le somministrazioni di sementi, di materie fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione, come pure i crediti per lavori di coltivazione e di raccolta dell'annata agricola hanno privilegio sui frutti, alla cui produzione abbiano concorso.
Il privilegio si puo' esercitare finche' i frutti si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.
Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 2756.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
I crediti per forniture e lavori che contribuiscono alla produzione dell’annata agricola hanno privilegio sui frutti prodotti. La protezione lega la causa del credito al risultato della coltivazione e non all’intero patrimonio del coltivatore.
Devono essere provati annata, somministrazioni o lavori e relazione con i frutti. Questi devono trovarsi ancora nel fondo o nelle sue dipendenze. L’opponibilità ai diritti dei terzi è coordinata con la buona fede richiesta dall’art. 2756, comma 2.
Il privilegio non segue senza limiti il raccolto commercializzato e non copre prestazioni estranee alla sua produzione. Il concorso fra raccolta, coltivazione e altre forniture segue il grado specifico dell’art. 2778, n. 6, oltre alla tutela dei crediti retributivi ove pertinente.
Esempio pratico
Il fornitore di fertilizzanti non pagati individua il raccolto cui hanno contribuito, ancora nel magazzino del fondo; chiede prelazione su quel raccolto, non sui trattori dell’azienda.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.
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