Codice civile
Art. 2763 c.c. — Crediti per canoni enfiteutici
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo II - Dei privilegi; Sezione II - Dei privilegi sui mobili
Testo dell'articolo
I crediti del concedente per il canone dovuto dall'enfiteuta per l'anno in corso e per il precedente hanno privilegio sui frutti dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, purche' si trovino nel fondo o nelle sue dipendenze.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il concedente di un’enfiteusi ha privilegio per il canone dell’anno corrente e di quello precedente sui frutti dell’anno e sui raccolti anteriori ancora presenti nel fondo o nelle dipendenze. La garanzia è speciale e legata ai frutti, non al fondo stesso.
Bisogna provare il rapporto enfiteutico, il canone e le annualità comprese, individuando i frutti ancora situati nei luoghi indicati. I raccolti precedenti possono essere oggetto del privilegio se vi rimangono, anche se il credito coperto è temporalmente delimitato.
Arretrati più remoti non sono privilegiati in base a questa disposizione. Non va confusa con la garanzia del locatore né con i rimedi per l’inadempimento dell’enfiteuta; l’ordine di concorso è regolato dall’art. 2778.
Esempio pratico
Il concedente reclama tre annualità insolute: sul grano ancora depositato nel fondo chiede il privilegio soltanto per l’anno corrente e quello precedente, trattando separatamente il credito più antico.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.