Codice civile
Art. 2764 c.c. — Crediti del locatore di immobili
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo II - Dei privilegi; Sezione II - Dei privilegi sui mobili
Testo dell'articolo
Il credito delle pigioni e dei fitti degli immobili ha privilegio sui frutti dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, nonche' sopra tutto cio' che serve a fornire l'immobile o a coltivare il fondo locato.
Il privilegio sussiste per il credito dell'anno in corso, dell'antecedente e dei successivi, se la locazione ha data certa, e, in caso diverso, per quello dell'anno in corso e del susseguente.
Lo stesso privilegio ha il credito dipendente da mancate riparazioni le quali siano a carico del conduttore, il credito per i danni arrecati all'immobile locato, per la mancata restituzione delle scorte e ogni altro credito dipendente da inadempimento del contratto.
Il privilegio sui frutti sussiste finche' si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze. Esso si puo' far valere anche nei confronti del subconduttore.
Il privilegio sulle cose che servono a fornire l'immobile locato o alla coltivazione del fondo sussiste pure se le cose appartengono al subconduttore, nei limiti in cui il locatore ha azione contro il medesimo.
Il privilegio sulle cose che servono a fornire l'immobile locato ha luogo altresi' nei confronti dei terzi, finche' le cose si trovano nell'immobile, salvo che si provi che il locatore conoscesse il diritto del terzo al tempo in cui sono state introdotte.
Qualora le cose che servono a fornire la casa o il fondo locato ovvero a coltivare il medesimo vengano asportate dall'immobile senza il consenso del locatore, questi conserva su di esse il privilegio, purche' ne domandi il sequestro, nei modi stabiliti dal codice di procedura civile per il sequestro conservativo, entro il termine di trenta giorni dall'asportazione, se si tratta di mobili che servono a fornire o a coltivare il fondo rustico, e di quindici giorni, se si tratta di mobili che servono a fornire la casa. Restano salvi in ogni caso i diritti acquistati dopo l'asportazione dai terzi che ignoravano l'esistenza del privilegio.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il locatore gode di privilegio sui frutti e sui mobili destinati a fornire l’immobile o a coltivare il fondo. La garanzia comprende canoni e specifici crediti da inadempimento, fra cui riparazioni, danni e scorte non restituite.
Il periodo dei canoni coperti varia secondo la data certa della locazione. La garanzia richiede il collegamento funzionale dei beni; verso subconduttori e terzi operano i limiti dei commi 4–6, inclusa la conoscenza del diritto altrui all’introduzione dei beni.
Dopo l’asportazione non consentita il locatore deve chiedere il sequestro entro trenta giorni per i mobili del fondo rustico e quindici per quelli della casa. Sono salvi i diritti acquistati dopo l’asportazione dai terzi ignari del privilegio. Riconoscimento nel passivo e concreta individuazione dei beni nel riparto sono fasi da distinguere.
Esempio pratico
Il conduttore rimuove gli arredi dell’abitazione senza consenso: il locatore che vuole conservare il privilegio chiede tempestivamente il sequestro entro quindici giorni, documentando anche il credito e la destinazione dei mobili.
Giurisprudenza
Privilegio del locatore: riconoscimento e riparto
Corte di cassazione, n. 10387, 2012 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Nel passivo concorsuale descritto dalla voce, il riconoscimento del privilegio del locatore è distinto dalla verifica della presenza attuale dei beni; la concreta attuazione della prelazione è demandata al riparto.
Fonte →
Note
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