Codice civile
Art. 2797 c.c. — Forme della vendita
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo III - Del pegno; Sezione II - Del pegno dei beni mobili
Testo dell'articolo
Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in mancanza, si procedera' alla vendita. L'intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno.
Se entro cinque giorni dall'intimazione non e' proposta opposizione, o se questa e' rigettata, il creditore puo' far vendere la cosa al pubblico incanto, o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti. Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per l'opposizione e' determinato a norma dell'art. 166 del codice di procedura civile.
Il giudice, sull'opposizione del costituente, puo' limitare la vendita a quella tra piu' cose date in pegno, il cui valore basti a pagare il debito.
Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire forme diverse.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La vendita del pegno è preceduta dall’intimazione di pagamento notificata tramite ufficiale giudiziario al debitore e anche al terzo datore. In mancanza di opposizione tempestiva, o dopo il suo rigetto, la vendita segue le forme previste dalla norma.
Il termine ordinario è di cinque giorni; nel caso di debitore senza residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore opera il rinvio all’art. 166 c.p.c., da applicare nel regime processuale vigente. Pubblico incanto e vendita a prezzo corrente richiedono i rispettivi presupposti e una persona autorizzata.
Il giudice può limitare la vendita ai beni sufficienti a pagare il debito. Le parti possono concordare forme diverse, ma non superare il divieto di appropriazione commissoria; l’opposizione segue le regole dell’opposizione esecutiva, anche quanto alla sospensione feriale secondo la voce selezionata.
Esempio pratico
Sono dati in pegno tre beni e uno può coprire il debito: il costituente propone opposizione chiedendo di limitarne la vendita, dopo aver verificato il termine realmente applicabile e senza presumere che agosto lo sospenda.
Giurisprudenza
Opposizione alla vendita e sospensione feriale
Corte di cassazione, n. 23644, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
L’opposizione all’intimazione di vendita del pegno segue le regole processuali dell’opposizione esecutiva; la voce esclude la sospensione feriale anche per lo svolgimento del processo e le impugnazioni.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Termine ordinario distinto dal rinvio all’art. 166 c.p.c. nella disciplina processuale vigente; non importato automaticamente un vecchio termine processuale fisso.