Codice civile
Art. 2805 c.c. — Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo III - Del pegno; Sezione III - Del pegno di crediti e di altri diritti
Testo dell'articolo
Il debitore del credito dato in pegno puo' opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio creditore.
Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la costituzione del pegno, non puo' opporre al creditore pignoratizio la compensazione verificatasi anteriormente.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il debitore del credito vincolato può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che avrebbe verso il proprio creditore. La garanzia non migliora automaticamente il contenuto sostanziale del credito.
Si devono distinguere eccezioni derivanti dal rapporto originario e compensazione. L’accettazione senza riserve del pegno impedisce di opporre la compensazione verificatasi anteriormente, nei termini del comma 2.
Non ogni accettazione vale come riconoscimento illimitato del debito o rinuncia a tutte le difese. Occorre verificare formulazione, riserve e momento dei fatti; la notifica del vincolo non equivale da sola a un’accettazione senza riserve.
Esempio pratico
Il cliente riceve la notifica del pegno su una fattura contestata: può ancora allegare l’inadempimento del fornitore; valuta separatamente gli effetti di un’eventuale accettazione senza riserve sulla compensazione.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Testo recuperato dal consolidato WIPO Lex fino al 2016, pubblicato nel 2017. Indice ufficiale corrente: versione 1 invariata; articolo ed estremi confrontati. Fonte storica non presentata come codice integralmente vigente al 2026.