Codice civile
Art. 2821 c.c. — Concessione d'ipoteca
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione IV - Dell’ipoteca volontaria
Testo dell'articolo
L'ipoteca puo' essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale. La concessione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullita'.
Non puo' essere concessa per testamento.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
L’ipoteca volontaria può essere concessa anche unilateralmente, per atto pubblico o scrittura privata a pena di nullità. La dichiarazione non può essere contenuta in un testamento.
Servono capacità e potere sul bene, identificazione di credito e immobile e forma scritta idonea. Per iscrivere una scrittura privata occorre l’autenticazione o l’accertamento della sottoscrizione previsto dall’art. 2835.
La concessione è distinta dall’iscrizione costitutiva; il consenso del creditore non sostituisce le formalità mancanti. Il terzo datore non assume automaticamente il debito personale; la destinazione pubblica può limitare l’ipotecabilità della superficie.
Esempio pratico
Il proprietario firma una dichiarazione di garanzia per il debito altrui: verifica forma, autenticazione e iscrizione, senza considerare già costituita l’ipoteca per la sola firma.
Giurisprudenza
Concessione unilaterale e terzo datore
Corte di cassazione, n. 19963, 2005 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La concessione può risultare dalla volontà del proprietario; se il bene è del terzo, il rapporto ipotecario è distinto dall’obbligazione personale del debitore garantito.
Fonte →Destinazione pubblica e concessione dell’ipoteca
Corte di cassazione, sez. 3, sentenza n. 3897, 2024, Rv. 670098-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La possibilità di concedere ipoteca sulla superficie di un’opera pubblica richiede il consenso espresso dell’ente nelle condizioni riconosciute dalla fonte, a tutela della destinazione pubblica.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.