Codice civile
Art. 2807 c.c. — Norme applicabili al pegno di crediti
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo III - Del pegno; Sezione III - Del pegno di crediti e di altri diritti
Testo dell'articolo
Per tutto cio' che non e' regolato nella presente sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della sezione precedente.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Nel pegno di crediti si applicano, per quanto compatibili, le regole del pegno di mobili quando la sezione non disciplina specificamente il punto. Il rinvio colma lacune, mantenendo priorità alle disposizioni proprie dei crediti.
Occorre individuare prima la questione e confrontarla con gli artt. 2800–2806; solo dopo si verifica se la norma del pegno mobiliare può funzionare sull’oggetto immateriale.
Non tutte le regole sulla consegna fisica o sull’uso della cosa sono trasponibili letteralmente. Il rinvio non elimina atto scritto e notifica richiesti per la prelazione né le disposizioni speciali sugli strumenti finanziari.
Esempio pratico
Per una questione di indivisibilità della garanzia su un credito si valuta l’art. 2799, mantenendo le formalità specifiche e senza pretendere una consegna materiale del credito.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Testo recuperato dal consolidato WIPO Lex fino al 2016, pubblicato nel 2017. Indice ufficiale corrente: versione 1 invariata; articolo ed estremi confrontati. Fonte storica non presentata come codice integralmente vigente al 2026.