Codice civile
Art. 2809 c.c. — Specialita' e indivisibilita' dell'ipoteca
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione I - Disposizioni generali
Testo dell'articolo
L'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro.
Essa e' indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
L’ipoteca deve individuare specificamente i beni e la somma garantita. Rimane intera su tutti i beni vincolati e su ogni loro parte finché opera la garanzia, anche se il debito è frazionabile.
Servono identificazione del credito e del rapporto da cui può derivare, indicazione dei beni e somma d’iscrizione. L’indivisibilità non impedisce gli svincoli validamente concordati o la riduzione nei casi previsti.
Una formula generica su ogni debito futuro non sana l’indeterminatezza del rapporto garantito. Pagamento parziale e divisione materiale del bene non liberano automaticamente una quota proporzionale dell’ipoteca.
Esempio pratico
Due immobili garantiscono lo stesso finanziamento: dopo un rimborso parziale il debitore verifica accordi e presupposti della riduzione, senza presumere che uno dei beni sia già libero.
Giurisprudenza
Individuazione del rapporto garantito
Corte di cassazione, n. 5630, 2017 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La specialità richiede che il titolo identifichi il rapporto dal quale deriva il credito; non basta una previsione generica di futuri finanziamenti ancora rimessi a successive pattuizioni prive di contenuto determinato.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.